Cosa gestisce il conciliatore sindacale

COME DIVENTARE CONCILIATORE SINDACALE

“Il lavoratore subordinato è considerato, nel nostro ordinamento, la parte debole nel contratto di lavoro. Per questo può rinunciare ad alcuni suoi diritti solo se viene assistito da un soggetto che può aiutarlo a capire fino in fondo a cosa sta rinunciando.”

Le norme che hanno introdotto, nel corso degli anni, tutta una serie di diritti e di tutele a favore dei lavoratori subordinati derivano dalla considerazione che, nel rapporto di lavoro, le parti non sono poste in una situazione di parità contrattuale.

Il datore di lavoro, infatti, si trova in una situazione di maggiore forza nei confronti del lavoratore subordinato. Per questo la legge prevede che tutta una serie di diritti del lavoratore previsti dalla legge o dai contratti collettivi non possono essere rinunciati dal dipendente a meno che la rinuncia non avvenga in un contesto che assicura la reale volontà del dipendente e la sua piena comprensione del testo che sta firmando.

Una di queste sedi è il sindacato. Chi vuole assistere i dipendenti e stipulare conciliazioni sindacali deve dunque capire come diventare conciliatore sindacale.

RINUNCE E TRANSAZIONI DEL LAVORATORE: SONO VALIDE?

Come abbiamo detto in premessa, con una lunga marcia che prende il via agli inizi del Novecento, i lavoratori subordinati hanno acquisito, nel tempo, tutta una serie di diritti e di tutele che molti decenni prima erano a dire poco impensabili. Il punto più alto di protezione del dipendente si è toccato negli anni 70-80 del Novecento. In ogni caso, anche oggi, nella gran parte degli stati europei, i lavoratori dipendenti godono di un importante apparato di diritti e di protezioni.

Basti pensare al diritto alla giornata lavorativa di otto ore, il diritto alle ferie retribuite, il diritto ad assentarsi in caso di malattia, il diritto a non essere licenziati senza giusta causa o giustificato motivo, etc. In generale, ogni soggetto giuridico può rinunciare a far valere un suo diritto all’interno di un contratto che si chiama transazione. In una transazione, le parti che firmano il contratto di transazione, si fanno delle concessioni e delle rinunce reciproche.

Ma rinunce e transazioni del lavoratore sono valide?

In un contratto di transazione con il datore di lavoro, il dipendente potrebbe rinunciare al diritto alle ferie, anche se la legge glielo attribuisce espressamente, e in cambio ottenere un aumento di stipendio.

Un simile accordo sarebbe valido?

La legge ha previsto questa possibilità con una specifica norma in base alla quale le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di lavoro, non sono valide. Sulla base di questa norma, dunque, se il dipendente rinunciasse al diritto ad un periodo di ferie retribuite di quattro settimane previsto dalla legge questo atto di rinuncia non sarebbe valido.

Per rendere invalido questo atto di rinuncia, però, il dipendente deve attivarsi ed impugnare la rinuncia o la transazione avente ad oggetto diritti di legge o di Ccnl.

L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.  Le rinunzie e le transazioni possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.

Il dipendente potrebbe rinunciare al diritto al periodo di ferie previsto dalla legge. Ipotizziamo che la rinuncia sia stata firmata dal lavoratore contestualmente all’assunzione, avvenuta il 10 maggio del 2005. Il 10 giugno del 2019 il rapporto di lavoro è cessato. Il dipendente può impugnare la rinuncia alle ferie stipulata il 10 maggio 2005 entro un termine di sei mesi che decorre dal 10 giugno 2019. In questo caso, se il giudice, come è quasi certo, annulla la rinuncia, il datore di lavoro dovrebbe compensare economicamente il mancato godimento delle ferie da parte del dipendente con una indennità sostitutiva delle ferie che, dato che il rapporto ha avuto una durata di 14 anni, equivarrebbe quantomeno a 48 settimane di ferie non godute. Si tratterebbe dunque di un costo rilevante per l’azienda.

RINUNCE E TRANSAZIONI DEL LAVORATORE: LE SEDI PROTETTE

La norma che stabilisce che le rinunce e le transazioni del dipendente, relative a suoi diritti inderogabili, non sono valide prevede tuttavia un’eccezione. Si tratta, dunque, di casi nei quali le rinunce e transazioni sono valide.

In particolare, le rinunce e transazioni del dipendente rispetto ai suoi diritti sono valide se intervengono in una serie di sedi, dette sedi protette, e in particolare:

• Di fronte al giudice del lavoro: quando si deposita un ricorso al giudice del lavoro viene fissata una prima udienza di comparizione delle parti. Il giudice, in questa prima udienza, tenta la conciliazione della controversia. In questa sede le parti possono sottoscrivere una transazione con cui il dipendente rinuncia a far valere determinati diritti;

• In sede sindacale, ossia, presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

• Presso la commissione di conciliazione delle controversie di lavoro istituita presso l’Ispettorato territoriale del lavoro;

• Presso le commissioni di certificazione dei contratti di lavoro.

Quando le rinunce e le transazioni vengono sottoscritte nelle predette sedi, le stesse sono valide ed efficaci poichè la legge presume che, in questi contesti, il lavoratore venga assistito e affiancato nel comprendere pienamente il senso dell’atto di rinuncia che sta firmando. Inoltre, in queste sedi, si considera che venga adeguatamente verificata la reale volontà del dipendente di sottoscrivere le rinunce e le transazioni e l’assenza di una sorta di costrizione da parte del datore di lavoro.

SEDE SINDACALE: COME DIVENTARE CONCILIATORE SINDACALE?

Quando la conciliazione tra dipendente e datore di lavoro avviene in sede sindacale, le parti si ritrovano al cospetto di un sindacalista che svolge il ruolo di conciliatore sindacale.

Per diventare conciliatore sindacale basta essere stato designato come tale dalla propria organizzazione sindacale di riferimento e aver depositato la propria firma presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. Da quel momento, il conciliatore ha il potere di svolgere la sua funzione e, dunque, di assistere le parti nella stipula di verbali di conciliazione con cui vengono risolte vertenze e conflitti insorti.

Chiariamo, però, che per svolgere tale funzione occorre essere stati designati un sindacato maggiormente rappresentativo sul piano nazionale requisito che, di fatto, viene fatto coincidere con l’aver stipulato un contratto collettivo nazionale di lavoro.

Se, dunque, viene fondato un nuovo sindacato di lavoratori che, però, ancora ha pochissimi iscritti e non ha firmato alcun Ccnl, i membri di questa organizzazione sindacale non potranno essere conciliatori sindacali.

 

Questo requisito è stato ribadito dal ministero del Lavoro secondo il quale l’organizzazione sindacale presso la quale si è svolta la conciliazione deve essere dotata di specifici requisiti di rappresentatività, ai fini del deposito del verbale di conciliazione. Infatti, come abbiamo visto, tra le cosiddette sedi protette in cui il dipendente può validamente sottoscrivere rinunce e transazioni, troviamo le sedi e modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il conciliatore sindacale, dunque, non può provenire da un sindacato qualsiasi ma solo da una organizzazione sindacale dotata di determinati requisiti di rappresentatività.

CONCILIAZIONI IN SEDE PROTETTA: QUANDO SONO IMPUGNABILI?

Come abbiamo detto, quando una conciliazione tra dipendente e datore di lavoro, avviene in una delle cosiddette sedi protette, le rinunce e transazioni del dipendente sono, tendenzialmente, inoppugnabili.

E’ pur vero che, come abbiamo visto, la non oppugnabilità deriva dal fatto che, presso queste sedi, il dipendente riceve determinate garanzie e una effettiva assistenza nella comprensione del contenuto di ciò che sta firmando.

Inoltre, in linea generale, il verbale di conciliazione, al di là del fatto che viene sottoscritto in una sede protetta, è un pur sempre un contratto di transazione che, sulla base delle regole del diritto civile, è invalido quando non ricorrono tutta una serie di requisiti.

Possiamo quindi concludere che, pur essendo tendenzialmente inoppugnabile, il verbale di conciliazione in sede sindacale può essere impugnato nel caso in cui:

• il verbale di conciliazione ha ad oggetto diritti assolutamente irrinunciabili del lavoratore, tra cui i diritti della personalità, i diritti futuri ed i contributi previdenziali;

• il verbale di conciliazione ha un oggetto indeterminato e indeterminabile;

• il lavoratore non ha realmente ricevuto una assistenza effettiva da parte del conciliatore sindacale che non ha svolto realmente il suo ruolo di protezione sulla parte debole del rapporto;

• il verbale di conciliazione è stato stipulato presso una associazione sindacale non rappresentativa;

• il verbale di conciliazione non prevede rinunce e concessioni reciproche: ogni transazione, per essere valida, deve basarsi su uno scambio equo tra le parti e non può esserci solo una parte che si assume degli obblighi.

Infine, ricordiamo che, a differenza di quanto credono in molti, il verbale di conciliazione è pienamente valido ed efficace anche se non viene depositato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro, né presso la cancelleria del tribunale del lavoro competente per territorio.