Cosa può succedere a un dipendente che non si vaccina?
Attualmente non c’è una norma specifica che renda obbligatoria la vaccinazione contro il Covid-19). Tuttavia c’è un dibattito acceso tra chi sostiene che sia consentito a un imprenditore richiedere la relativa vaccinazione come misura di sicurezza ai propri dipendenti e chi, invece, nega che il datore di lavoro possa imporla per ragioni di sicurezza e, quindi, procedere al licenziamento per giusta causa.
Presentiamo una sintesi delle autorevoli opinioni pubblicate dal Quotiniano Giuridico.
PRO per l’Obbligo dei vaccini
Il Prof. Pietro Ichino Professore di diritto del lavoro presso l’Università statale di Milano “tendenzialmente favorevole” spiega:
L’articolo 32 della Costituzione sancisce la libertà di rifiutare qualsiasi trattamento sanitario, ivi comprese le vaccinazioni, salvo quello per il quale la legge istituisca un obbligo. Tuttavia l’ordinamento italiano conosce numerosi casi di vaccinazioni rese obbligatorie da norme di legge per singole categorie di persone o per tutti:
– contro la difterite (1939)
– contro il tetano (1963-1981)
– contro la poliomielite (1966)
– contro l’epatite virale B (1991)
– contro la tubercolosi (2000)
– contro la pertosse, la poliomielite, l’epatite B, l’Haemophilus influenzae tipo b, il morbillo, la parotite, la rosolia e la varicella, oltre che ancora contro epatite B, difterite e tetano (2017).
A tutt’oggi, però, nessuna norma ha reso obbligatoria la vaccinazione contro il Covid-19.
CONTRO
Di parere diverso è invece il Professore di diritto del lavoro presso l’Università di Pisa Mazzotta Oronzo.
I parametri di riferimento per impostare una risposta sono anzitutto l’art. 32 Cost. e l’art. 2087 cod. civ.
Il primo, come è noto, al secondo comma, prevede che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge». Il secondo impegna il datore di lavoro ad «adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro».
Orbene è pacifico che l’art. 2087 non può essere considerato la “disposizione di legge” cui allude la riserva formulata dall’art. 32 Cost., dovendo questa consistere in una normazione ad hoc, specificamente diretta ad imporre la vaccinazione.
Solo con una esplicita previsione legislativa si può superare il divieto previsto dall’art. 32 Cost.
Si pensi pero a un ospedale o una casa di cura privata possono pretendere la vaccinazione da medici ed infermieri, anche perché sarebbero esposti a responsabilità risarcitoria nei confronti di chi, ricoverato per curarsi, abbia contratto il virus in conseguenza di un comportamento inadempiente di un dipendente. È evidente però che con riferimento a tali specifici rapporti la protezione della salute degli assistiti è proprio l’oggetto della prestazione richiesta agli addetti del settore. In qualche modo – lo dico consapevole della scarsa precisione giuridica dell’espressione – la tutela della salute altrui entra nella “causa” del contratto.
fonte: quotidianogiuridico

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